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 Rdc: integrazione Assegno unico e universale per i nuclei familiari con figli maggiorenni  

Con decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, muta il quadro normativo di riferimento per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza. In dettaglio, per i nuclei familiari che includono figli minori, disabili e anziani ultrasessantenni è previsto che gli stessi nuclei continuino a percepire il Reddito di cittadinanza sino al 31 dicembre 2023.

I nuclei familiari che non comprendono figli minori, ultrasessantenni o soggetti disabili, invece, al raggiungimento della settima mensilità di erogazione della prestazione, sono gradualmente sospesi dal beneficio, salvo eventuale presa in carico in contesti di fragilità.

Al fine di valutare gli effetti sui nuclei con figli a carico che percepiscono la cosiddetta integrazione della misura Assegno unico e universale, così come previsto dall’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, occorre distinguere le situazioni.

Si precisa innanzitutto che le somme spettanti a titolo di integrazione AUU su Rdc relative alla mensilità di luglio, essendo tale competenza già maturata, saranno regolarmente corrisposte in data 27 agosto, avvalendosi della carta Rdc.

Nel caso di nuclei familiari che proseguono la percezione di Rdc sino a dicembre, l’integrazione AUU è corrisposta sulla carta Rdc unitamente al RDC e senza soluzione di continuità. Per le rate di gennaio e febbraio 2024, per le quali la prestazione RDC sarà stata cessata, il pagamento di AUU avverrà in misura piena utilizzando sempre la carta Rdc. In generale, infatti, per le mensilità non coperte dalla misura Rdc non saranno più applicate le decurtazioni previste dalla legge per la contestuale presenza delle due misure, calcolate sulla base della scala di equivalenza.

Nell’ipotesi di nuclei familiari sospesi dalla fruizione di Rdc, gli stessi non cessano altresì dal diritto alla prestazione familiare di cui viene garantita la continuità fino al compimento dei 21 anni, se sussistono i requisiti previsti dalla legge (es. figli studenti, tirocinanti, ecc.). Per tali nuclei, per le mensilità non coperte da una nuova domanda, la fruizione di AUU è garantita in misura piena con accredito sulla carta Rdc. In tal caso, il pagamento avverrà sulla carta per tutte le rate spettanti fino a febbraio 2024.

Nell’ipotesi di presentazione di una nuova domanda di AUU, il pagamento avverrà con le modalità prescelte a decorrere dal mese successivo a quello della domanda. Per ulteriori dettagli e approfondimenti, si rinvia al messaggio Hermes del 7 agosto 2023 n. 2896, consultabile sul sito internet dell’Istituto.        

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