Il Sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha emanato due ordinanze particolarmente importanti per la tutela ambientale, la quiete pubblica e l’inquinamento.
La prima (la n. 59 del 1-7-2020) riguarda il divieto di accensione e lancio di fuochi d’artificio ed artifici pirotecnico. In particolare, dal 1-7-2020 al 31-10-2020, in assenza di apposita autorizzazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, è fatto divieto accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi, sparare mortaretti, innalzare aerostati con fiamme o in genere azionare accensioni esplosive e pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, su tutto il territorio comunale.
In caso di autorizzazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, è fatto divieto, sia di giorno sia di notte, di accendere fuochi rumorosi e non rumorosi e similari, nell’area dell’Ente Parco Regionale e nella vicinanza di aree di interesse archeologico e culturale (all’interno dell’ordinanza sono specificate dette aree).
La seconda (la n. 60 del 3-7-2020) riguarda la regolamentazione delle accensioni dei residui vegetali provenienti dalle attività agricole e forestali. In particolare, durante il periodo compreso tra il 01 luglio ed il 30 settembre 2020, salvo proroghe, in ragione degli obblighi dettati dall’art. 14, comma 8 del D.L. 24/06/2014 n. 91, conv. con mod. dalla L. 11 agosto 2014 n. 116, è fatto divieto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali, in prossimità dei boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade del territorio comunale di Bacoli;
Durante il predetto periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi è sempre espressamente vietato: accendere fuochi di ogni genere; far brillare mine o usare esplosivi; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; usare motori (fatta eccezione per quelli impiegasti per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace; fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio; esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici; transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti; Accendere fuochi.
E’ fatto obbligo di osservare il comma 6 bis, art. 182, del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui dispone l’espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi nonché degli altri obblighi imposti dal richiamato art. 75 del reg. reg.le n. 3/2017 e dal Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 123 del 24.06.2020.